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19 Mar

Covid e infortunio sul lavoro: quali responsabilità per il datore?

Di Nicola Morcaldi

Riguardo al dibattito in corso sui profili di responsabilità civile e penale del datore di lavoro per le infezioni da Covid-19 contratte dai lavoratori sul posto di lavoro, sono da poco arrivati i chiarimenti da parte dell’INAIL.

Già qualche giorno fa il Ministro del Lavoro Catalfo aveva annunciato come fosse allo studio una norma (l’ulteriore di questo periodo……) per chiarire definitivamente la responsabilità in merito ai contagi per motivi professionali. Tale chiarimento, si rendeva necessario in quanto secondo alcuni l’articolo 42 del decreto Cura Italia esponeva i datori al rischio di una maggiore responsabilità per i contagi contratti dai lavoratori sul posto di lavoro, aggravando quindi la loro posizione. Veniva dedotto ciò, sulla base della miriade di prescrizioni cui i datori sono tenuti per evitare il diffondersi dell’infezione all’interno della propria azienda.

Ad ogni modo, per tranquillizzare i datori di lavoro, nonostante il Ministro avesse annunciato come fosse allo studio una norma per chiarire che “il solo riconoscimento dell’infortunio sul lavoro non agevola in alcun modo l’accertamento della responsabilità del datore”,  e che il rispetto integrale delle prescrizioni contenute nei protocolli o linee guida (anche settoriali) costituisce una presunzione semplice di assolvimento dell’obbligo ai fini della tutela contro il rischio di contagio,  onde fugare qualsiasi dubbio, è intervenuta tempestivamente l’INAIL con apposita circolare.

Premesso che, come per tutte le infezioni da agenti biologici contratte sul posto di lavoro, anche quella da Covid-19 è tutelata e riconosciuta quale infortunio sul lavoro, viene riconosciuta la tutela assicurativa al lavoratore infortunato (anche in itinere), ma non viene imputata alcuna diretta responsabilità al datore di lavoro per l’evento infortunistico.

 Tale scelta, è dovuta al fatto che la responsabilità civile o penale del datore di lavoro vada accertata caso per caso e non possa essere una diretta conseguenza dell’episodio infortunistico, a maggior ragione in un periodo caotico nel quale le molteplicità delle modalità di contagio, la mutevolezza delle prescrizioni (a dire il vero, spesso smentite più volte dagli stessi esperti), rendono estremamente difficile il lavoro ai datori, ma anche lo stesso eventuale accertamento della loro responsabilità civile e penale.

Tali responsabilità, vanno quindi rigorosamente accertate caso per caso attraverso l’accertamento della colpa o del dolo in capo al datore di lavoro, dunque con criteri diversi rispetto all’accertamento per il riconoscimento del diritto alle prestazioni assicurative dell’INAIL.

In conclusione, il datore di lavoro verrà ritenuto responsabile SOLO se ne verrà accertata la propria responsabilità per dolo o colpa, ma non come diretta conseguenza del riconoscimento della prestazione da parte dell’INAIL.

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