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08 Dec

Sono obbligato ad andare a riprendere mio figlio a scuola?

29 Settembre 2018
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Di Nicola Morcaldi

Da qualche giorno sono stati in molti a gioire, soprattutto genitori, molto meno insegnanti e bambini. A proposito di bambini, come sembrano lontani i tempi in cui si diventava subito grandi. Non si conoscono bene i come e i perché, tuttavia al giorno d’oggi lo stato di “bambino” sembra durare più a lungo. O meglio, dura quel che deve, forse eravamo noi a crescere troppo in fretta. Esagerazione ai nostri tempi oppure oggi? Scapestrati noi o bamboccioni loro? Non è dato saperlo.

Probabilmente una piccola voce in capitolo è riservata alle decine di pagine di cronaca nera che ogni mattina riempiono i nostri giornali (d’altronde sappiamo bene quanto piaccia ai giornalisti sguazzare in questi temi), le quali ci hanno portato a sviluppare una sorta di iperprotezione nei confronti dei nostri piccoli.

 

Uno degli argomenti più dibattuti dell’ultimo periodo riguarda l’uscita da scuola, precisamente se i genitori siano obbligati a “prelevare” i figli al termine delle lezioni, e se rispettivamente gli insegnanti siano tenuti a “custodirli” fino al loro arrivo (almeno siate puntuali per Giove!).

La materia è del tutto nuova, e ciò ha portato ad una moltitudine di interpretazioni da parte di genitori e di tutto il personale scolastico. Ma vediamo come stanno davvero le cose.

 

Dopo un iter travagliato, nel quale si sono contrapposti schieramenti che andavano dal “Noi ai tempi nostri scalavamo le montagne quindi mio figlio deve tornare a casa da solo” fino all’antitetico “Ho paura a farlo camminare da solo, hai sentito cosa ha fatto un immigrato a Casalpusterlengo???”, finalmente è stata partorita una legge che disciplina tale materia, precisamente la Legge n.172 del 2017.

 

Secondo tale legge, i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori ed altri affidatari di minori che abbiano fino a 14 anni di età, possono autorizzare gli istituti scolastici a consentire, al termine delle lezioni, l’uscita autonoma dei propri bambini tenuto però conto di varie circostanze, quali ad esempio il grado di autonomia, l’età e il contesto (è logico infatti immaginare che la situazione di un bambino di 13 anni che abita a 30 metri da scuola sia ben diversa da quella di un bambino di 6 anni che abita in periferia a 2 km di distanza dall’istituto).

 

MA ATTENZIONE: ciò vale come esonero della responsabilità solamente per quanto riguarda il personale scolastico. Ciò sta a significare che, in presenza dell’autorizzazione a lasciar andare via da solo il bambino, se malauguratamente dovesse accadergli qualcosa, la responsabilità potrebbe ricadere esclusivamente sui genitori, i quali risponderebbero ai sensi dell’art. 591 del Codice Penale per abbandono di minori. Al contrario, il personale scolastico che, in presenza di regolare autorizzazione avrà lasciato andar via il bambino, se al momento dell’incidente dovesse essere già a casa sua in procinto di scolare la pasta (beati loro!) non ne risponderà in alcun modo.

Quindi cari genitori (magari lavoratori impossibilitati a prelevare i vostri piccoli studiosi), occhio!

 

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