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23 Nov

La difesa “domiciliare” è sempre legittima.

DI Nicola Morcaldi

Il disegno di legge sulla legittima difesa è stato approvato in via definitiva dal Senato diventando così legge.

Tale riforma introduce non poche novità in materia di legittima difesa investendo disposizioni contenute sia nei codici civile e penale, quanto in quello di procedura penale, tuttavia ci si soffermerà principalmente sulle disposizioni che innovano ai codici sostanziali.

Ma quali sono le novità introdotte dalla nuova legge?

A) Innanzitutto viene modificato l’art. 52 del codice penale in tema di legittima difesa. Secondo la riforma in caso di difesa legittima tra le mura “domiciliari” si ritiene sempre sussistente la proporzionalità tra offesa e difesa. Proprio la proporzionalità tra offesa e difesa è sempre stato da sempre l’elemento più dibattuto in quanto, detto in soldoni, se ad esempio un ladro armato di un bastone di piccole dimensioni violava una proprietà per rubare un determinato bene, il proprietario non poteva legittimamente imbracciare il fucile e sparare. In tal caso infatti la difesa, cioè la reazione del proprietario, facilmente veniva ritenuta sproporzionata rispetto all’offesa, cioè rispetto alla condotta del ladruncolo intento a rubare un bene (ad esempio dei soldi) armato “solo” di un piccolo bastone. Ciò che opera nel nostro ordinamento infatti è un confronto tra le varie categorie di beni secondo il quale un bene di rango superiore non può essere sacrificato legittimamente per tutelare un bene di rango inferiore: nell’esempio citato, il bene “vita” non può essere giustamente sacrificato per tutelare un bene secondario, cioè i soldi.
Inoltre secondo la riforma si considera sempre in stato di legittima difesa chi nel domicilio (o luoghi equiparati) si difende respingendo l’intrusione compiuta con “violenza o minaccia di uso di armi o altri mezzi di coazione fisica”.

B) Viene esclusa la punibilità per grave turbamento, cioè la punibilità di chi si difende e commette il fatto per aver agito a salvaguardia della propria o altrui incolumità, in condizioni di “grave turbamento” derivante dalla situazione di pericolo in atto. Si tratta dunque del cosiddetto “eccesso colposo”.

C) Ancora, secondo la riforma in caso di legittima difesa domiciliare viene esclusa in ogni caso la responsabilità di chi ha compiuto il fatto. Con ciò si vuol affermare che nel caso in cui chi si è difeso venga assolto in sede penale, non sarà mai ed in nessun caso tenuto a risarcire il danno in sede civile per il medesimo fatto. Può capitare infatti che chi non è tenuto a rispondere per un determinato fatto in sede penale (perché ad esempio viene assolto) può tuttavia risponderne in sede civile, infatti a seguito di una determinata azione ben può non sussistere una condotta idonea ad integrare un reato tuttavia in sede civile si potrebbe ugualmente essere chiamati a risarcire il danno provocato.

La restanti modifiche operate dalla riforma riguardano principalmente questioni procedurali, tuttavia pur se ugualmente importanti ci si è volutamente soffermati sugli aspetti che possono maggiormente interessare i “non addetti ai lavori”.

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