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29 Mar

LO STATO PAGA L’AVVOCATO ALLE VITTIME DI REATI SESSUALI

AVV. Nicola Morcaldi

Il Testo Unico in materia di Spese di Giustizia (T.U.S.G.) stabilisce che l’accesso al gratuito patrocinio è sempre possibile per le vittime di violenza sessuale, stalking e maltrattamenti, a prescindere dai limiti di reddito previsti (11.369,24 euro).

La vittima di uno dei reati in questione, pertanto, ha diritto a usufruire dell’avvocato a spese dello Stato anche se supera il limite di reddito altrimenti previsto.

Tale misura è stata recentemente confermata con Sentenza n. 1/2021 dalla Corte Costituzionale, la quale è stata chiamata a pronunciarsi circa la questione di legittimità costituzionale dell’art. 76, comma 4-ter del T.U.S.G. Secondo la Consulta, la misura in questione non appare irragionevole e lesiva del principio di uguaglianza e di parità di trattamento, considerata la accentuata vulnerabilità delle vittime dei reati indicati dalla norma e le esigenze di garantire al massimo il venire alla luce di tali reati.

La ratio della disciplina è, dunque, offrire un concreto sostegno alle vittime di tale tipologia particolare di reati, incoraggiarle alla denuncia ed alla partecipazione attiva al processo.

Per tali ragioni, la Corte Costituzionale ha dichiarato la questione di legittimità costituzionale non fondata.

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