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23 Nov

La BCC di San Giovanni Rotondo resta accanto alle imprese del territorio

La Banca di Credito cooperativo di San Giovanni Rotondo  resta accanto alle imprese nella grave situazione di emergenza, con concreti interventi di sostegno finanziario attivando  una serie di interventi a favore delle iniziative imprenditoriali  che abbiano subito  un danno alla loro attività economica a seguito della emergenza del COVID – 19.

INTERVENTI SPECIFICI D’INIZIATIVA DELLA BANCA

LINEE STRAORDINARIE DI CREDITO DI LIQUIDITÀ

» CHI PUO’ CHIEDERE LA CONCESSIONE:

Artigiani, aziende agricole, piccole e medie imprese, allorchè in ragione delle limitazioni subite nell’attività incorrano in una riduzione transitoria dei flussi reddituali disponibili.

» QUALE TIPOLOGIA DI LINEA DI CREDITO PUO’ ESSERE RICHIESTA:

Scoperti di c/c  a breve termine (di norma max 6 mesi) e prestiti chirografari  (di norma max 18- 36 mesi) con preammortamento fino a 6/9 mesi.

» A QUALE TASSO:

A un tasso particolarmente vantaggiosorispetto a quello ordinario, parametrato alla sussistenza dello stato di socio, al rating in essere ed alla durata dell’intervento.

N.B.: Agevolazione di norma non applicabile in caso di ritardi nei pagamenti delle rate e/o sconfinamenti in essere superiori a 90 giorni consecutivi al momento della domanda di sospensione, ovvero su posizioni riclassificate a crediti deteriorati.


INTERVENTI A VALERE SU DISPOSIZIONI GOVERNATIVE (D.L. 18 DEL17.3.2020)

SOSPENSIONI TERMINI DI REVOCA APERTURE DI CREDITO E PRESTITI

» PER QUALE TIPOLOGIA DI AFFIDAMENTI OPERA LA SOSPENSIONE:

Per le aperture di credito a revoca e per i prestiti con le modalita’  di anticipi su creditiesistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiore, a quella di pubblicazione del presente decreto.

» PER CHI E’ OPERATIVA LA SOSPENSIONE:

per artigiani, aziende agricole, piccole e medie imprese, microimprese, indipendentemente dalla richiesta  e dalla dimostrazione di una riduzione transitoria dei flussi reddituali disponibili in ragione delle limitazioni subite nell’attività.

» PER QUANTO TEMPO E’ OPERATIVA LA SOSPENSIONE:

fino al 30 settembre 2020

» CHE TIPO DI SOSPENSIONE OPERA:

gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte.

» CONDIZIONI PER LA RICHIESTA:

Possono beneficiare delle misure le Imprese le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di pubblicazione del decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate.

PROROGA PRESTITI NON RATEALI

» PER QUALE TIPOLOGIA DI AFFIDAMENTI OPERA LA SOSPENSIONE:

Per i prestiti non rateali (es. prestiti agrari) con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020

» PER CHI OPERA LA SOSPENSIONE:

per artigiani, aziende agricole, piccole e medie imprese, microimprese, indipendentemente dalla richiesta  e dalla dimostrazione di una riduzione transitoria dei flussi reddituali disponibili in ragione delle limitazioni subite nell’attività.

» PER QUANTO TEMPO E’ OPERATIVA LA SOSPENSIONE:

fino al 30 settembre 2020.

» CHE TIPO DI PROROGA OPERA:

i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni.

» CONDIZIONI PER LA RICHIESTA:

Possono beneficiare delle misure le Imprese le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di pubblicazione del decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate.

 

SOSPENSIONE RATE  PER QUOTA CAPITALE E QUOTA INTERESSI (A SCELTA DEL CLIENTE)

» CHI PUO’ CHIEDERE LA SOSPENSIONE DELLE RATE:

Artigiani, aziende agricole, piccole e medie imprese, microimprese allorchè in ragione delle limitazioni subite nell’attività incorrano in una riduzione transitoria dei flussi reddituali disponibili.

» PER QUANTO TEMPO E’ POSSIBILE SOPRASSEDERE AL PAGAMENTO DELLE RATE:

sino al 30 settembre 2020.

» PER QUALE TIPOLOGIA DI MUTUI:

mutui ipotecari e chirografari, altri finanziamenti rateali, leasing, prestisti agrari perfezionati anche tramite cambiali agrarie in scadenza prima del 30 settembre 2020

» COME VERRANNO PAGATE LE RATE SOSPESE:

Il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli accessori e senza alcuna formalità per un periodo analogo a quello della sospensione.  La sospensione delle rate  viene effettuata in assenza di nuovi e maggiori  oneri per entrambe le parti.

E’ facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

» CONDIZIONI PER LA RICHIESTA:

La comunicazione prevista è corredata della dichiarazione con la quale l’Impresa autocertifica ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000 di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19.

Possono beneficiare delle misure le Imprese le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di pubblicazione del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate.


FONDO CENTRALE DI GARANZIA PMI

Per la durata di 9 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in deroga alle vigenti disposizioni vigenti si applicano le seguenti misure:

  • la garanzia è concessa a titolo gratuito;
  • l’importo massimo garantito per singola impresa è elevato, nel rispetto della disciplina a 5 milioni di euro;
  • per gli interventi di garanzia diretta, la percentuale di copertura è pari all’80 per cento dell’ammontare di ciascuna operazione di finanziamento per un importo massimo garantito per singola impresa di 1.500.000 euro.
  • Per gli interventi di riassicurazione la percentuale di copertura è pari al 90 per cento dell’importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell’80 per cento e per un importo massimo garantito per singola impresa di 1.500.000 euro;
  • sono ammissibili alla garanzia del Fondo finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l’erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10 percento dell’importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione;
  • per le operazioni per le quali banche o gli intermediari finanziari hanno accordato, anche di propria iniziativa, la sospensione del pagamento delle rate di ammortamento, o della sola quota capitale, in connessione degli effetti indotti dalla diffusione del COVID-19 Virus, su operazioni ammesse alla garanzia del Fondo, la durata della garanzia del Fondo è estesa in conseguenza;
  • fatto salve le esclusioni già previste all’articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 6 marzo 2017, ai fini dell’accesso alla garanzia del Fondo, la probabilità di inadempimento delle imprese, è determinata esclusivamente sulla base del modulo economico-finanziario del modello di valutazione di cui alla parte IX, lettera A, delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l’amministrazione del Fondo di garanzia riportate nell’allegato al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 12 febbraio 2019.
  • sono in ogni caso escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come “sofferenze” o “inadempienze probabili” ai sensi della disciplina bancaria o che rientrino nella nozione di “impresa in difficoltà
  • non è dovuta la commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie di cui all’articolo 10, comma 2, del DM 6 marzo 2017;
  • per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico – alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a € 500.000, la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti;
  • per le garanzie su specifici portafogli di finanziamenti dedicati a imprese danneggiate dall’emergenza Covid-19, o appartenenti, per almeno il 60 per cento, a specifici settori/filiere colpiti dall’epidemia, la quota della tranche junior coperta dal Fondo può essere elevata del 50 per cento, ulteriormente incrementabile del 20 per cento in caso di intervento di ulteriori garanti;
  • sono ammissibili alla garanzia del fondo, con copertura all’80% in garanzia diretta e al 90% in riassicurazione, nuovi finanziamenti a 18 mesi meno un giorno di importo non superiore a 3 mila euro erogati da banche, a favore di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni assoggettati la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000. In favore di tali soggetti beneficiari l’intervento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese è concesso gratuitamente e senza valutazione;
  • sono prorogati per tre mesi tutti i termini riferiti agli adempimenti amministrativi relativi alle operazioni assistite dalla garanzia del Fondo.
  • gli operatori di microcredito beneficiano, a titolo gratuito e nella misura massima dell’80 per cento dell’ammontare del finanziamento e, relativamente alle nuove imprese costituite o che hanno iniziato la propria attività da non oltre tre anni. Il finanziamento non deve essere superiore ad €. 40.000,
  • le disposizioni in quanto compatibili, si applicano anche, in favore delle imprese agricole e della pesca.
  • con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, possono essere previste ulteriori misure di sostegno finanziario alle imprese, anche attraverso il rilascio di finanziamenti a tasso agevolato e di garanzie fino al 90%, a favore delle imprese, o delle banche e degli altri intermediari che eroghino nuovi finanziamenti

NOTE OPERATIVE

Per accedere  velocemente alle iniziative puoi semplicemente scaricare e compilare il modulo di richiesta (clicca qui) e inviarlo all’indirizzo email emergenzacoronavirus@bccsangiovannirotondo.it.

Tutte le richieste ricevute saranno verificate, valutate ed evase da parte della Banca con la massima tempestività.

Per ogni ulteriore chiarimento relativo alle misure messe in atto e alle modalità di perfezionamento a distanza delle richieste di sospensione puoi contattare durante l’orario di lavoro (attualmente 8,15 – 13,30)

  • il tuo Responsabile di Filiale,
  • il numero telefonico dedicato 0882.837147
  • o,  preferibilmente, trasmettere un quesito all’indirizzo email di cui sopra.

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