Di Nicola Morcaldi
Spesso si sente parlare indistintamente di separazione o divorzio, talvolta usando tali termini come sinonimi, ma qual è la reale differenza?
I coniugi che vogliano porre fino al vincolo matrimoniale potranno farlo liberamente, tuttavia non in maniera immediata (anche se la recente riforma ha di molto velocizzato i tempi) ma con degli step.
Prima di porre definitivamente fine al rapporto di coniugo, i coniugi devono rivolgersi al Tribunale e chiedere la separazione legale al solo fine di sospendere gli effetti del matrimonio in attesa di una riconciliazione o del procedimento di divorzio.
Il provvedimento del Tribunale autorizza i coniugi a vivere separati e regola tra loro le questioni patrimoniali, quelle riguardanti i figli e il mantenimento.
La separazione legale pertanto è volta ad ottenere un provvedimento del Tribunale che attesti la separazione, la quale potrà essere consensuale qualora i coniugi “si mettano d’accordo” sulle varie condizioni della separazione, oppure giudiziale qualora in caso di mancato accordo sia il giudice a stabilirle.
E’ bene sottolineare che in caso di separazione di fatto (tale è il caso in cui marito e moglie decidano di vivere separati ma senza alcun provvedimento del Tribunale) questa non avrà alcun effetto giuridico, non potrà quindi chiedersi un divorzio solo sulla base di tale separazione (con l’unica eccezione delle separazioni di fatto iniziate due anni prima del 1970).
Detto ciò, emerge che solo sulla base di una intercorsa separazione legale sarà possibile chiedere successivamente il divorzio con il quale cesseranno definitivamente gli effetti del matrimonio.
Dopo il divorzio sarà possibile contrarre nuove nozze, e la ormai ex moglie perderà il cognome del marito.
Ricapitolando:
Separazione legale (consensuale o giudiziale): SOSPENSIONE degli effetti del matrimonio
Divorzio: CESSAZIONE degli effetti del matrimonio